L’accisa, a differenza dell’IVA, che incide sul valore, è un'imposta indiretta che grava sulla quantità dei beni prodotti.
Cosicché,
mentre l'IVA è espressa in percentuale del valore del prodotto, l'accisa si esprime in aliquote rapportate all'unità di misura del
prodotto.
Nel caso degli alcolici, l'aliquota fiscale è rapportata all'unità di volume al netto dell'acqua, che è detto litro anidro
(ad esempio, una bottiglia da ¾ di litro di cognac a 30° contiene 0,75x30:100 = 0,225 litri anidri).
Nel caso dei gas, come ad
esempio il GPL ed il metano, l'aliquota è rapportata al metro cubo.
Sull'energia elettrica l’aliquota è rapportata al kWh (chilowattora).
L'accisa
è parte integrante del valore dei prodotti e quindi l'IVA grava anche sulla stessa accisa.
Il gettito delle accise è fondamentale per
il sistema fiscale interno degli Stati membri della Comunità Europea, in quanto costituisce una parte rilevante delle entrate di ogni
singolo Paese, i quali, nel rispetto di una certa disciplina di vincoli, garanzie e depositi fiscali, sono lasciati abbastanza liberi
di regolamentare.
Dal 1° gennaio 2005 è in vigore la regolamentazione comunitaria dei testi normativi in materia di accise dei 25
Stati membri.
Parte dell'elenco delle accise in Italia sulla benzina è il seguente:
· 1,90 L. per il finanziamento della guerra di Etiopia (1935);
· 14 L. per il finanziamento
della crisi di Suez (1956);
· 10 L. per il finanziamento del disastro del Vajont (1963);
· 10 L. per il finanziamento dell'alluvione di Firenze (1966);
· 10 L. per il finanziamento del terremoto del Belice (1968);
· 99 L. per il finanziamento
del terremoto del Friuli (1976);
· 75 L. per il finanziamento del terremoto dell'Irpinia
(1980);
· 205 L. per il finanziamento della guerra del Libano (1983);
· 22 L. per il finanziamento della missione in Bosnia (1996);
· 39 L. per il rinnovo del contratto
degli autoferrotramvieri (2004).
La somma di queste voci dovrebbe fornire una tassazione di 485,90 L. (ossia 25,1 €c) per ogni litro di benzina acquistato, ma in realtà con il DL 16/2005 viene fissata a 564 € l'imposta accisa per ogni mille litri di benzina ed a 413€ per ogni mille lire di gasolio.
Quindi, su un litro di benzina che alla pompa costasse 1,6 € al litro, graverebbero
26,6 €c di IVA e 56,4 €c circa di accise. In totale lo Stato, tra IVA e accise intasca tramite la sua Tesoreria 83 €c, che in
parte vanno alle Regioni.
Ma in realtà questo benedetto Stato non si limita ad intascare su un litro di benzina “solo” 0,83 €, perché
pretende da tutti i singoli intermediari una percentuale di circa il 30% sui guadagni (IRPEF ed IRES), che vengono ipotizzati intorno
al 25% del valore iniziale del prodotto prima di essere sottoposto alle tassazioni delle accise e dell'IVA. Questa percentuale ammonterebbe
quindi a 0,25 x 0,30 x (1,6 - 0,83) = 6 €c circa. Quindi solo di tasse ed imposte lo Stato incassa 83 +6 €c = 0,89 €uro.
Sembrerebbe
a questo punto che lo Stato non pretenda più nulla sui rimanenti 71 centesimi di €uro. Invece non è così, perché ad ogni passaggio
di danaro dovuto ad un acquisto di beni o servizi fatto con questi 71 centesimi di €uro, lo Stato pretende ancora
il 20 % di IVA (12 €c) ed un 25% circa di IRPEF o IRES sui guadagni del produttori dei beni e servizi acquistati (qualche
altro centesimo). E così via sulle rimanenti parti di quell’ 1,6 di €uro che è costato un litro di carburante.
In una serie non molto lunga di passaggi, lo Stato si comporta, quindi, come un’insaziabile macchina che piglia e mangia tutto, tranne quello che fuoriesce dal circolo vizioso produzione-consumi e che, naturalmente appartiene solo ai ricchi (ovvero i ricchissimi), che in questo marasma generale sono gli unici a fare veramente la pacchia.
Rimane comunque da chiedersi come mai, benché ci sia una differenza di 15,1 €c tra l'accisa sulla benzina e quella del gasolio, il prezzo di quest'ultimo abbia ormai raggiunto quella della benzina..
18
giugno 2008
Sergio Pacillo